Legge 298/1953
Art. 28 — Con le modalita' di cui all'art
Art. 28. Con le modalita' di cui all'art. 23 sara' provveduto all'approvazione dello statuto del Credito industriale sardo e alle modificazioni degli statuti dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e dell'istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia conseguenti alla applicazione della presente legge e a quelle che si rendessero successivamente necessaria.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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