Legge 298/1953
Art. 27 — I contratti di lavoro del personale degli Istituti di cui al presente capo saranno determinati dai rispettivi…
Art. 27. I contratti di lavoro del personale degli Istituti di cui al presente capo saranno determinati dai rispettivi Consigli di amministrazione, esclusa l'applicazione di norme eventualmente piu' favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti di enti pubblici in genere. Con il consenso delle banche interessate e con deliberazione dei Consigli di amministrazione degli Istituti di cui al presente capo, possono essere comandati a prestare servizio, presso tali enti, dipendenti del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna.
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- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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