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Legge 298/1953

Art. 29 — Gli Istituti di cui al presente capo sono sottoposti alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936,…

ELI /it/legge/1953/04/11/298/art/29parte di Legge 298/1953
Art. 29. Gli Istituti di cui al presente capo sono sottoposti alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni integrative e modificative, nonche' del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle finzioni di vigilanza.

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