Legge 298/1953
Art. 26 — I direttori degli Istituti di cui al presente capo dovranno essere scelti tra persone che abbiano svolto per …
Art. 26. I direttori degli Istituti di cui al presente capo dovranno essere scelti tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso istituti od aziende di credito.
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- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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