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Legge 298/1953

Art. 26 — I direttori degli Istituti di cui al presente capo dovranno essere scelti tra persone che abbiano svolto per …

ELI /it/legge/1953/04/11/298/art/26parte di Legge 298/1953
Art. 26. I direttori degli Istituti di cui al presente capo dovranno essere scelti tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso istituti od aziende di credito.

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