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Legge 2386/1952

Art. 20 — Gli ufficiali ammiragli e generali collocati a disposizione per il raggiungimento dei limiti di permanenza ma…

ELI /it/legge/1952/12/18/2386/art/20parte di Legge 2386/1952
Art. 20. Gli ufficiali ammiragli e generali collocati a disposizione per il raggiungimento dei limiti di permanenza massima di grado previsti dall'articolo 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, permangono in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di eta' del grado con il quale vi sono stati collocati. Tuttavia, con effetto 1 gennaio 1951 e fino alla data di entrata in vigore di una nuova legge di avanzamento comune agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali ammiragli e generali che, all'atto del collocamento a disposizione per raggiunti limiti di permanenza massima di grado, si trovino iscritti al primo posto nei quadri di avanzamento, permarranno nella posizione di "a disposizione" fino al limite di eta' del grado superiore.

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