Legge 2386/1952
Art. 21 — L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Ma…
Art. 21. L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, numero 819, e successive modificazioni, e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 1. - "La nomina ad ufficiale di complemento nei Corpi militari della Marina ha luogo: a) in seguito al risultato favorevole di appositi corsi teorico-pratici; b) per concorso per titoli; c) per meriti speciali. "Gli ufficiali della Marina che cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del complemento ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali sono iscritti, di ufficio, nei ruoli degli ufficiali di complemento dei rispettivi Corpi. "I corsi teorico-pratici di cui alla lettera a) sono svolti con le modalita' indicate al successivo articolo 2".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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