Legge 2386/1952
Art. 19 — La tabella dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi militari de…
Art. 19. La tabella dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge. I limiti di eta' previsti dalla tabella numero 3 per gli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto hanno effetto dal 1 gennaio 1951 per gli ufficiali dei preesistenti ruoli dei Corpi stessi. Hanno, altresi', effetto dal 1 gennaio 1951 i limiti di eta' previsti dalla citata tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo medici del Corpo sanitario.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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