Legge 366/1941
Art. 36 — Alla Commissione di cui all'art
Art. 36. Alla Commissione di cui all'art. 33 e' data facolta', di sospendere dalla iscrizione le imprese nei seguenti casi: 1° quando sia accertato dalla Commissione stessa che l'appaltatore, pur non essendo stato dichiarato fallito con sentenza definitiva, si trovi in istato di grave dissesto; 2° quando a carico dell'appaltatore siano in corso procedimenti penali e amministrativi, per l'accertamento di responsabilita' inerenti alla condotta e gestione dell'appalto; 3° quando l'appaltatore siasi reso colpevole di negligenza non grave. Nel provvedimento che stabilisce la sospensione sara' anche determinata la durata della sospensione stessa, durante la quale le imprese non potranno concorrere a nuove gare di appalto. Analogo procedimento, in quanto applicabile, e' adottato per le Societa'.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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