Legge 366/1941
Art. 37 — La Commissione predetta provvede alla cancellazione delle imprese dagli elenchi: a) nei casi di negligenza o …
Art. 37. La Commissione predetta provvede alla cancellazione delle imprese dagli elenchi: a) nei casi di negligenza o malafede contemplati dall'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, e cio' in deroga alle disposizioni del 1° comma, parte seconda, dello stesso art. 68; b) per gravi violazioni delle leggi penali, risultanti da sentenza di condanna irrevocabile; c) per indegnita' morale e politica; d) per litigiosita'; e) per fallimento o liquidazione; f) per cessazione di attivita'; g) per mancato pagamento della tassa di cui all'art. 30. Per le Societa', le ipotesi previste dalle lettere a), b), e c), si riferiscono alle persone indicate dall'art. 31.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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