Open·Parlamento
HomeNormeLegge 366/1941Art. 37
Legge 366/1941

Art. 37 — La Commissione predetta provvede alla cancellazione delle imprese dagli elenchi: a) nei casi di negligenza o …

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/37parte di Legge 366/1941
Art. 37. La Commissione predetta provvede alla cancellazione delle imprese dagli elenchi: a) nei casi di negligenza o malafede contemplati dall'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, e cio' in deroga alle disposizioni del 1° comma, parte seconda, dello stesso art. 68; b) per gravi violazioni delle leggi penali, risultanti da sentenza di condanna irrevocabile; c) per indegnita' morale e politica; d) per litigiosita'; e) per fallimento o liquidazione; f) per cessazione di attivita'; g) per mancato pagamento della tassa di cui all'art. 30. Per le Societa', le ipotesi previste dalle lettere a), b), e c), si riferiscono alle persone indicate dall'art. 31.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Legge 366/1941 · fonte Normattiva ↗

← Art. 36 Art. 38 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.