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Legge 366/1941

Art. 35 — Le imprese iscritte negli elenchi sono tenute a notificare alla segreteria della Commissione tutte le variazi…

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/35parte di Legge 366/1941
Art. 35. Le imprese iscritte negli elenchi sono tenute a notificare alla segreteria della Commissione tutte le variazioni implicanti modificazioni sia della loro situazione giuridica, sia dell'ammontare del reddito di categoria B iscritto nei ruoli di ricchezza mobile a loro carico. I comuni del Regno hanno del pari l'obbligo di comunicare alla Commissione tutte le variazioni di cui fossero venuti a conoscenza e particolarmente quelle che possono produrre un eventuale spostamento della classifica delle imprese iscritte negli elenchi, quando queste abbiano assunto l'appalto del rispettivo servizio di nettezza urbana e tale appalto si trovi in corso.

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