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Legge 366/1941

Art. 30 — L'iscrizione e' annuale e puo' essere prorogata

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/30parte di Legge 366/1941
Art. 30. L'iscrizione e' annuale e puo' essere prorogata. Le imprese sono inscritte negli elenchi in ordine alfabetico secondo la ragione sociale e con l'indicazione, per ciascuna di esse della sede legale e del limite di somma degli appalti ai quali possono essere ammesse in rapporto alla potenzialita' tecnica e finanziaria. La classifica, in rapporto alla potenzialita', e' stabilita come appresso: a) iscrizione d'importo fino a lire 100.000; b) iscrizione d'importo fino a lire 300.000; c) iscrizione d'importo fino a lire 500.000; d) iscrizione d'importo fino a lire 1 milione; e) iscrizione d'importo illimitato. Alle imprese non possono essere affidati appalti d'importo annuo superiore a quello indicato negli elenchi. Agli effetti di tale divieto, non si tiene conto dell'importo globale di diversi appalti eventualmente affidati in precedenza ad una medesima impresa ed ancora in corso. Solo in caso di comprovata urgenza e di eccezionale necessita', e limitatamente al tempo indispensabile ad assicurare la continuita' del servizio, le Amministrazioni comunali, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, possono affidare la gestione dei servizi in parola ad imprese iscritte negli elenchi per appalti d'importo inferiore a quello indicato negli elenchi stessi, o ad imprese ritenute idonee ma non iscritte nei medesimi. Le imprese possono ottenere l'elevazione della classifica allegando alla domanda la dimostrazione di poter gestire appalti per un importo superiore alla classifica gia' ottenuta e di possedere, allo scopo, adeguata potenzialita' tecnica e finanziaria. Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale concessione governativa, nella misura seguente: a) iscrizione d'importo fino a L. 100.000: tassa L. 50; b) iscrizione d'importo fino a L. 300.000: tassa di 60; c) iscrizione d'importo fino a L. 500.000: tassa L. 80; d) iscrizione d'importo fino a L. 1.000.000: tassa di L. 150; e) iscrizioni d'importo superiore a L. 1.000.000: tassa di L. 200. La tassa e' riscossa in modo ordinario presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede l'appaltatore.

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