Legge 366/1941
Art. 29 — A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, agli appalti di tutti servizi contemplati dalla presente legge, dell'impo…
Art. 29. A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, agli appalti di tutti servizi contemplati dalla presente legge, dell'importo non inferiore alle lire 25.000 annue, possono essere ammesse solo le imprese idoneamente attrezzate dal punto di vista tecnico e finanziario iscritte in appositi elenchi depositati presso il Ministero dell'interno e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero stesso.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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