Legge 366/1941
Art. 31 — Per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'art
Art. 31. Per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 29 le imprese debbono presentare domanda in competente carta da bollo corredata dai seguenti documenti: a) certificato di cittadinanza italiana; b) certificato del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, e certificato di buona condotta rilasciato dal Podesta' e vidimato dal Prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda d'iscrizione; c) certificato d'iscrizione alla competente organizzazione sindacale; d) certificato dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, comprovante l'attivita' o l'idoneita' specifica dell'impresa, nonche' l'indicazione delle persone aventi facolta' di impegnarla legalmente; e) certificato d'idoneita' morale e politica rilasciato dal Prefetto, sentito il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista; f) per le Societa' commerciali, certificato della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda d'iscrizione, dal quale risulti che la Societa' non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovra' essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze si siano verificate nel decennio anteriore a tale data; g) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti il reddito di categoria B per il quale l'appaltatore e' iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile; h) quietanza dell'Ufficio del registro comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa. Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, in quanto non abbia ancora iniziato l'attivita' di appaltatore o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, dovra' prodursi analoga dichiarazione dell'Ufficio predetto, in sostituzione del certificato. Qualora si richieda l'iscrizione di una Societa', i certificati di cui alle lettere a), b, c) debbono riferirsi a tutti i componenti, ove si tratti di Societa' in nome collettivo; ai soci accomandatari per le Societa' in accomandita; al presidente, al consigliere delegato e comunque alle persone cui e' conferita la firma sociale per le Societa' anonime. Per le Societa' cooperative e loro consorzi, i certificati di cui al precedente comma, debbono riferirsi al presidente e al rettore tecnico. Per le Societa' in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneita' tecnica deve riferirsi ad uno o piu' soci per le prime, e ad uno o piu' soci accomandatari per le seconde. Per le Societa' anonime, l'idoneita' tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico. Per le Societa' cooperative e loro Consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del direttore tecnico. Inoltre per le Societa', comunque costituite, debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Foglio degli Annunzi Legali, nel quale e' stato inserito l'avviso della costituzione della Societa'. Per le Cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio. Per i Consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera f) del presente articolo e' rilasciato dal Ministero delle corporazioni. Per le Societa' anonime e per le Cooperative occorre altresi' sia comprovata l'iscrizione nel bollettino del Ministero delle corporazioni. Il direttore tecnico puo' essere sostituito; ma in tal caso la Societa' deve comunicare la nomina del nuovo direttore alla Commissione di cui all'art. 33 producendo i documenti prescritti. Le imprese debbono inoltre provare la loro idoneita' nel campo dell'attitudine specifica necessaria all'espletamento dei servizi per i quali domandano l'iscrizione, nonche' la loro potenzialita' finanziaria agli effetti del limite di cui all'art. 30.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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