Legge 366/1941
Art. 13 — In dipendenza dell'obbligo di cui all'art
Art. 13. In dipendenza dell'obbligo di cui all'art. 9, i comuni possono assumere, nei modi stabiliti dall'art. 2 e seguenti del Regio decreto 15 ottobre 1925-III, n. 2578, anche i servizi relativi agli stabilimenti di utilizzazione a scopo industriale od a scopo agricolo dei rifiuti solidi urbani. In ogni caso la costituzione di tali aziende deve conseguire, indipendentemente dalle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche l'approvazione del Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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