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Legge 366/1941

Art. 12 — Le opere previste dall'art

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/12parte di Legge 366/1941
Art. 12. Le opere previste dall'art. 11 sono considerate d'interesse pubblico. L'approvazione dei relativi progetti equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilita', ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Le imposte di registro e di trascrizione ipotecaria sugli atti di trapasso d'immobili ai comuni per le espropriazioni e per l'acquisto d'immobili necessari alla realizzazione degli impianti di cernita e di utilizzazione sia a scopo industriale sia a scopo agricolo dei rifiuti predetti, sono stabilite nella misura fissa di lire 20 per ogni atto di trasferimento e per ogni trascrizione.

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