Legge 366/1941
Art. 14 — Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati dalla presente legge, devono essere sempre salvaguardati nel…
Art. 14. Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati dalla presente legge, devono essere sempre salvaguardati nel miglior modo l'igiene ed il decoro, anche per quanto si riferisce alle condizioni di lavoro del personale ad essi addetto. Le relative norme sono stabilite dal Podesta', con apposito regolamento da approvarsi a norma di legge, sentiti l'Ufficiale sanitario e, ove occorra, il competente Ispettorato corporativo. Nei servizi stessi dovranno, inoltre, essere rispettate le norme vigenti per impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle mosche, in conformita' all'art. 268 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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