Legge 368/1940
Art. 32 — I reparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono: 1°) un comando; 2°) compagnie di cor…
Art. 32. I reparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono: 1°) un comando; 2°) compagnie di correzione; 3°) carceri militari preventive; 4°) un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali; 5°) un carcere centrale militare e carceri militari sussidiarie. Il numero delle compagnie di correzione, dei reclusori succursali e delle Carceri militari sussidiarie e' determinato per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze. Ai reparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono assegnati ufficiali delle varie armi e servizi, compresi nelle rispettive tabelle organiche.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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