Legge 368/1940
Art. 31 — I tribunali militari sono: 1°) un tribunale supremo militare; 2°) dieci tribunali militari territoriali
Art. 31. I tribunali militari sono: 1°) un tribunale supremo militare; 2°) dieci tribunali militari territoriali. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, possono essere costituite, in caso di necessita', sezioni di tribunale militare territoriale. Al tribunale supremo militare, ai tribunali militari territoriali ed alle sezioni di tribunale militare sono assegnati ufficiali delle varie armi, compresi nelle rispettive tabelle organiche, e funzionari civili nei limiti dei vigenti organici.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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