Legge 368/1940
Art. 33 — Ufficio amministrazione dei personali militari vari
Art. 33. Ufficio amministrazione dei personali militari vari. L'ufficio amministrazione dei personali militari vari e' diretto da un colonnello del servizio di amministrazione ed attende all'amministrazione di tutti i personali appartenenti ad enti del Regio esercito che non hanno amministrazione autonoma. All'ufficio predetto sono assegnati ufficiali del servizio di amministrazione, i quali sono compresi nella tabella organica di detto servizio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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