Legge 1154/1939
Art. 5 — Specie della requisizione
Art. 5. Specie della requisizione. La requisizione puo' avere per oggetto l'acquisto della proprieta' della nave o del galleggiante, da parte dello Stato, oppure l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, con o senza equipaggio, o con una parte di questo. La requisizione puo' essere fatta per acquisto quando per la durata, per lo scopo cui e' preordinata ovvero per la natura della cosa, l'Amministrazione ravvisi una sua maggiore convenienza economica.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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