Legge 1154/1939
Art. 4 — Determinazione delle indennita'
Art. 4. Determinazione delle indennita'. Presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione Generale della Marina Mercantile) un apposito ufficio a richiesta degli uffici di requisizione indicati nel precedente articolo 3, determinera', sentito l'armatore o il proprietario, l'indennita' di cui all'art. 29, nel caso di requisizione per acquisto, e le quote componenti la parte A di cui all'art. 30, nel caso di requisizione per impiego temporaneo. Anche quando le varie amministrazioni dello Stato debbono procedere al noleggio di navi o galleggianti, possono rivolgersi al predetto ufficio per le indicazioni di cui sopra per opportuna norma nella trattazione del nolo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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