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Legge 1154/1939

Art. 6 — Trasporto obbligatorio

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/6parte di Legge 1154/1939
Art. 6. Trasporto obbligatorio. Il Ministero delle comunicazioni, per esigenze proprie o su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, puo' imporre il trasporto obbligatorio, su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione. L'indennita' e' determinata dal Ministero delle comunicazioni.

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