Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1154/1939Art. 48
Legge 1154/1939

Art. 48 — Controversie

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/48parte di Legge 1154/1939
Art. 48. Controversie. L'ordine di requisizione e quello di trasporto obbligatorio sono impugnabili per motivi di legittimita' con ricorso straordinario al Re Imperatore e con ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ma in nessun caso puo' disporsi la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, Contro i provvedimenti che determinano le indennita' previste dagli articoli 6, 29, 30 (limitatamente alle quote comprese nella parte A) e 47 e' ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Ministro per le comunicazioni, il quale decide in via giurisdizionale, inappellabilmente, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile del quale fara' parte In tal caso, con voto deliberativo, un rappresentante della Ragioneria, generale dello Stato. Le altre controversie derivanti dall'applicazione della presente legge ed appartenenti alla competenza della magistratura ordinaria sono deferite all'autorita' giudiziaria di Roma, secondo la competenza per valore. Le azioni relative a dette controversie si prescrivono nel termine di un anno dalla data di riconsegna dell'unita' requisita per impiego temporaneo e dalla data di trascrizione dell'atto di acquisto dell'unita' requisita per acquisto.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1154/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 47 Art. 49 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.