Legge 1154/1939
Art. 49 — Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza
Art. 49. Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza. Chiunque non ottempera agli ordini dati dal ministero delle comunicazioni, a norma degli articoli 6 e 7, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a L. 2000. Nei casi piu' gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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