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Legge 1154/1939

Art. 47 — Indennita' e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/47parte di Legge 1154/1939
Art. 47. Indennita' e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione. Quando l'amministrazione si avvale della facolta' concessa dall'ultimo comma, n. 1, dell'art. 30, o quando comunque per sua disposizione i rischi non siano, in tutto o in parte, coperti da assicurazione, essa corrisponde all'armatore o proprietario della nave o galleggiante: a) in caso di perdita, una indennita' pari al valore della nave di cui all'art. 30, comma 5°, rimanendo fermo quanto disposto dal comma 3° dell'art. 29 a favore dell'Istituto per il credito navale; b) in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l'amministrazione non reputi piu' conveniente procedere essa stessa all'esecuzione dei lavori relativi.

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