Legge 1154/1939
Art. 3 — Uffici di requisizione presso i Ministeri della marina e delle comunicazioni
Art. 3. Uffici di requisizione presso i Ministeri della marina e delle comunicazioni. Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della marina e delle comunicazioni, relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessita' del momento, ed osservando le disposizioni dell'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100. Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti si consulteranno preventivamente con le amministrazioni interessate, le quali potranno, a questo fine, designare un loro rappresentante. Gli uffici stessi provvedono anche al pagamento delle indennita' relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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