Legge 1154/1939
Art. 21 — Regio commissario
Art. 21. Regio commissario. E' in facolta' del Ministero della marina e di quello dello comunicazioni di imbarcare sulle navi e sui galleggianti da essi requisiti un Regio commissario. Il Regio commissario vigila l'esecuzione dell'atto di requisizione a tutela degli interessi dell'amministrazione, impartisce per conto di essa le opportune disposizioni al capitano della nave o del galleggiante sulle missioni da compiere e in modo speciale sugli scali da effettuare, sull'imbarco e lo sbarco delle persone e delle cose, riferendo alla fine di ogni viaggio all'amministrazione da cui dipende sulle eventuali manchevolezze riscontrate. Il capitano della nave o del galleggiante requisito deve eseguire fedelmente le istruzioni predette; ma restano integre in lui le facolta' e le responsabilita' relative alla condotta della nave o del galleggiante ed alla organizzazione interna di essa con tutti gli obblighi derivantegli dal precedente art. 20. Egli deve comunque fornire al Regio commissario tutte le spiegazioni che gli siano da lui richieste su qualsiasi provvedimento adottato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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