Legge 1154/1939
Art. 22 — Comandante militare
Art. 22. Comandante militare. Sulle navi e sui galleggianti requisiti dal Ministero della marina, non inscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, il predetto Ministero puo' conferire al Regio commissario il titolo e le attribuzioni di comandante militare, quando egli sia ufficiale di vascello della Regia marina ovvero ufficiale o sottufficiale del C.R.E.M., appartenente a categorie che conferiscano l'idoneita' al comando della nave o del galleggiante su cui viene imbarcato. Il comandante militare, oltre le attribuzioni proprie del Regio commissario, ha anche le seguenti: a) dare ordini al capitano della nave o del galleggiante requisito per tutto cio' che concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di bordo, che hanno attinenza con l'impiego speciale della nave o del galleggiante: b) esercitare la censura su tutti i telegrammi e radiotelegrammi, in arrivo ed in partenza, con facolta' di vietarne la trasmissione o la ricezione quando lo ritenga opportuno per ragioni militari. Il capitano della nave o del galleggiante requisito deve eseguire e far eseguire dalle persone da lui dipendenti tutti gli ordini che gli vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare, il quale ne assume la completa responsabilita' a tutti gli effetti, apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima. La presenza del comandante militare non esime il capitano della nave o del galleggiante requisito da alcuno degli obblighi previsti dall'art. 20, salva l'osservanza degli ordini che gli siano impartiti dal comandante militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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