Legge 1154/1939
Art. 20 — Capitano della nave
Art. 20. Capitano della nave. Il capitano al comando della nave o galleggiante requisito, per quanto nominato dall'armatore o proprietario, deve intendersi, per tutto il periodo di requisizione, agli ordini dell'amministrazione per cio' che concerne l'impiego della nave o galleggiante. Il capitano conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla sua carica, salve le limitazioni prevedute dagli articoli seguenti. Egli deve compierei viaggi e le operazioni ordinategli con la massima sollecitudine, adottando tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari affinche' l'amministrazione requisitrice tragga il maggior vantaggio possibile dalle missioni affidategli. Deve eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci, nonche' l'imbarco e lo sbarco delle persone nelle localita' che gli vengono indicate dall'amministrazione stessa. Egli resta sempre responsabile personalmente di accertare in ogni momento l'efficienza della nave o galleggiante e dei mezzi di bordo, nonche' la preparazione morale e professionale del suo equipaggio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1154/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.