Legge 340/1939
Art. 78 — Ritardi nei congedamenti
Art. 78. Ritardi nei congedamenti. E' in facolta' del Ministero dell'aeronautica di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato i militari di truppa che ne facciano domanda e ne siano giudicati meritevoli, i quali siano riconosciuti utili al servizio per i particolari incarichi che disimpegnano.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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