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Legge 340/1939

Art. 78 — Ritardi nei congedamenti

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/78parte di Legge 340/1939
Art. 78. Ritardi nei congedamenti. E' in facolta' del Ministero dell'aeronautica di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato i militari di truppa che ne facciano domanda e ne siano giudicati meritevoli, i quali siano riconosciuti utili al servizio per i particolari incarichi che disimpegnano.

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