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Legge 340/1939

Art. 77 — Congedo illimitato e congedo assoluto

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/77parte di Legge 340/1939
Art. 77. Congedo illimitato e congedo assoluto. Il congedo illimitato spetta ai militari che, all'atto in cui cessano dal servizio e ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare a norma dei precedenti articoli 11 e 12. Il congedo assoluto spetta ai militari in congedo illimitato o sotto le armi, prosciolti per eta' o per inidoneita' fisica da ogni ulteriore obbligo di servizio militare.

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