Legge 340/1939
Art. 77 — Congedo illimitato e congedo assoluto
Art. 77. Congedo illimitato e congedo assoluto. Il congedo illimitato spetta ai militari che, all'atto in cui cessano dal servizio e ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare a norma dei precedenti articoli 11 e 12. Il congedo assoluto spetta ai militari in congedo illimitato o sotto le armi, prosciolti per eta' o per inidoneita' fisica da ogni ulteriore obbligo di servizio militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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