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Legge 340/1939

Art. 79 — Ritardo del congedamento dei militari che scontano punizioni disciplinari

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/79parte di Legge 340/1939
Art. 79. Ritardo del congedamento dei militari che scontano punizioni disciplinari. Il militare cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trova a scontare una punizione disciplinare, non puo' essere congedato se non dopo ultimata la punizione. Il congedamento dei graduati di truppa e avieri sotto le armi per l'adempimento, della ferma di leva, i quali siano stati puniti con la prigione di rigore, e' ritardato per un numero di giorni pari a quello trascorso in tale punizione durante gli ultimi tre mesi.

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