Legge 340/1939
Art. 76 — Disposizioni speciali per gli ecclesiastici
Art. 76. Disposizioni speciali per gli ecclesiastici. Il soddisfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione, in pace, del ritardo alla presentazione alle armi o l'eventuale esonerazione dal servizio in caso di richiamo per mobilitazione, sono regolati, per quanto riguarda gli ecclesiastici; oltre quanto e' detto dall'art. 57, da speciali disposizioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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