Legge 1093/1934
Art. 17 — E' fatta facolta' di impiegare in incarichi di carattere territoriale i marescialli ordinari solo quando non …
Art. 17. E' fatta facolta' di impiegare in incarichi di carattere territoriale i marescialli ordinari solo quando non vi siano elementi atti nei gradi di maresciallo capo e maggiore. In tal caso il periodo di tempo trascorso in servizio presso gli uffici e' utile al compimento del periodo di anzianita' di grado richiesto per la promozione al grado superiore.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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