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Legge 1093/1934

Art. 18 — Al compimento del 35° anno di servizio effettivo i sottufficiali, che si trovino alle armi, devono essere col…

ELI /it/legge/1934/06/21/1093/art/18parte di Legge 1093/1934
Art. 18. Al compimento del 35° anno di servizio effettivo i sottufficiali, che si trovino alle armi, devono essere collocati a riposo. Per l'Arma dei carabinieri Reali valgono le disposizioni stabilite da leggi speciali.

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