Legge 1093/1934
Art. 16 — La posizione di servizio territoriale di cui all'articolo precedente, comprende tutti quei servizi ed incaric…
Art. 16. La posizione di servizio territoriale di cui all'articolo precedente, comprende tutti quei servizi ed incarichi presso o fuori dei corpi che non importino impieghi nei reparti di truppa, oltre gli impieghi occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine rispettivamente presso le amministrazioni e i magazzini militari dipendenti dal Ministero della guerra, a mano a mano che si renderanno vacanti. Il numero dei sottufficiali in servizio territoriale e' fissato a 1000, ed e' in piu' di quello stabilito dall'art. 14.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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