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Legge 899/1934

Art. 9

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/9parte di Legge 899/1934
Articolo 9 Il presidente della commissione centrale di avanzamento ha facolta' di fare intervenire in seno alla commissione stessa (senza diritto a voto) qualunque superiore in grado, tuttora in servizio permanente effettivo, che abbia o abbia avuto alle proprio dipendenze l'ufficiale da esaminare. per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale. La commissione centrale, quando prende in esame per l'avanzamento i generali di brigata e di divisione o gradi corrispondenti, consulta senza diritto a voto - i comandanti di corpo di armata che hanno, od hanno avuto, relazioni di servizio con ciascun generale da prendere in esame.

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