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Legge 899/1934

Art. 8

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/8parte di Legge 899/1934
Articolo 8. La commissione centrale di avanzamento e' composta dei seguenti membri effettivi: capo di stato maggiore dell'esercito; generali di corpo di armata che reggono i comandi designati di armata. La presidenza della commissione e' assunta dal capo di stato maggiore dell'esercito, se comandante designato di armata; in ogni altro caso dal generale piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di stato maggiore dell'esercito ha diritto a voto, limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui. Ciascun comandante di corpo d'armata, salvo il caso di giustificato impedimento, interviene in seno alla commissione centrale - come membro consultivo senza diritto a voto - quando la predetta ammissione prende in esame gli ufficiali da lui dipendenti, fino al grado di colonnello incluso. Debbono intervenire, come membri consultivi senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie armi, servizi e corpi rispettivi fino al grado di colonnello incluso e salvo il caso di giustificato impedimento. a) gli ispettori dello varie armi; b) il comandante generale dell'arma dei CC. RR.; c) il sottocapo di stato maggiore dell'esercito; d) i direttori superiori del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore del servizio tecnico automobilistico; e) il tenente generale medico e quello commissario; f) il capo del servizio ippico e veterinario. Se l'ispettore della fanteria e' comandante designato d'armata, ha diritto a voto, limitatamente agli ufficiali dell'arma.

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