Legge 899/1934
Art. 10
Articolo 10. La commissione centrale s'intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei suoi membri effettivi. Ciascun membro si pronuncia con voto palese ed il giudizio si ottiene con la maggioranza assoluta di voti. Nel caso di parita' di voti, il giudizio e' a favore dell'ufficiale preso in esame.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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