Legge 899/1934
Art. 81
Articolo 81. L'avanzamento al grado di maggiore generale dei servizi tecnici ha luogo a scelta ordinaria, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. La procedura d'avanzamento si svolge in modo analogo a quello seguito per l'avanzamento al grado di generale di brigata.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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