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Legge 899/1934

Art. 80

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/80parte di Legge 899/1934
Articolo 80. I tenenti colonnelli dei servizi tecnici sono presi in esame, per l'avanzamento a scelta ordinaria, con le norme stabilite per i pari gradi dei ruoli di comando; in luogo degli esperimenti; per detti ufficiali, si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo d'idoneita', nella valutazione dei titoli, per poter essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto.

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