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Legge 899/1934

Art. 82

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/82parte di Legge 899/1934
Articolo 82. L'avanzamento al grado di tenente generale di artiglieria e del genio ha luogo a scelta ordinaria senza esami od esperimenti. La procedura d'avanzamento si svolge in modo analogo a quello seguito per il conferimento del grado di generale di divisione, ma indipendentemente dal posto occupato nel ruolo dai maggiori generali presi in esame.

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