Legge 899/1934
Art. 70
Articolo 70. I capitani di stato maggiore sono scelti fra quelli dei ruoli di comando (esclusi gli appartenenti ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi) i quali abbiano: a) superato, con distinzione, gli esami della scuola di guerra; b) compiuto, con buon esito, un corso di esperimento pratico di servizio di stato maggiore, secondo le norme da fissarsi con decreto Reale; c) compiuto il periodo di comando di reparto di cui all'articolo 32. I capitani suddetti sono promossi nell'arma di provenienza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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