Legge 899/1934
Art. 69
Articolo 69. I tenenti ed i capitani dei ruoli di comando che abbiano conseguito il brevetto di osservatore dall'aeroplano, per essere ammessi ai vantaggi di cui agli articoli precedenti, debbono compiere, con esito favorevole, i periodi di volo prescritti e riportare il giudizio favorevole di una commissione nominata dal Ministro per la guerra. Tale commissione, tenuto conto dei precedenti di volo, delle qualita' professionali dimostrate in servizio nell'arma alla quale appartengono gli ufficiali e dei loro precedenti di carriera e disciplinari, propone al Ministro per la guerra i nomi di quelli da ammettere ai vantaggi previsti negli articoli precedenti. Sulle proposte della commissione decide il Ministro per la guerra.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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