Legge 899/1934
Art. 71
Articolo 71. I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal corpo di stato maggiore, che abbiano compiuto il periodo di comando di reparto di cui all'articolo 32. I maggiori suddetti sono promossi, o nell'arma di provenienza, o nel corpo di stato maggiore.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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