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Legge 899/1934

Art. 68

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/68parte di Legge 899/1934
Articolo 68. Quando, nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli, si passi da un grado all'altro, l'ufficiale - qualora non abbia gia' conseguito la promozione per altro titolo - e' promosso, previa regolare procedura di avanzamento, non appena si verifichi una vacanza ed ha diritto al posto di ruolo ed alla data di anzianita' che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti.

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