Legge 899/1934
Art. 128
Articolo 128. L'ufficiale di complemento delle varie armi da assegnare alle unita' di prima linea, che risulti non promovibile, continua ad essere assegnato alle unita' stesse e puo' essere impiegato nelle unita' ausiliarie e territoriali solamente quando abbia raggiunto il limite di eta' stabilito per il passaggio nelle anzidette unita' pel grado superiore. Il Ministro per la guerra ha pero' la facolta' di impiegare, ove necessario, nelle unita' di prima linea, ed in quelle ausiliarie, anche ufficiali che potrebbero essere assegnati rispettivamente alle unita' ausiliarie e a quelle territoriali e viceversa. Tale previsione di impiego pero' non ha alcun effetto nei riguardi delle prove alle quali devono essere sottoposti, per l'avanzamento, gli ufficiali appartenenti alle unita' di prima linea, secondo le norme di cui alla presente legge. ----------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 5 marzo 1935, n. 445, convertito senza modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1134, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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