Legge 899/1934
Art. 129
Articolo 129. In tempo di guerra, nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo, solamente le vacanze derivanti da perdite definitive sono colmate con promozioni dal grado inferiore. Quelle derivanti da perdite temporanee sono colmate con incarichi, a titolo provvisorio, del grado superiore. Si provvede pure con incarichi, a titolo provvisorio, del grado superiore alle esigenze derivanti dagli aumenti di organici, dalla creazione di nuove unita', e simili. L'ufficiale investito dell'incarico, e titolo provvisorio, del grado superiore ha diritto ad uno speciale distintivo, agli assegni ed indennita' del grado di cui ha l'incarico, ed a tutti gli effetti disciplinari, e' considerato come investito del grado predetto. L'incarico, a titolo provvisorio, e' revocato - di pieno diritto - al cessare dello stato di guerra.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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