Legge 899/1934
Art. 127
Articolo 127. Gli ufficiali generali in ausiliaria e nella riserva possono essere promossi, in deroga al disposto della lettera c) dell'articolo 114, quando sia promosso a scelta ordinaria un pari grado meno anziano in servizio permanente effettivo del ruolo, corpo o servizio al quale appartengono e ne assumono l'anzianita'. Essi non possono pero' conseguire gradi superiori a quelli massimi stabiliti alla, legge di ordinamento del Regio esercito per la propria arma, specialita', corpo o servizio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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