Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 126
Legge 899/1934

Art. 126

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/126parte di Legge 899/1934
Articolo 126. Il grado di generale di corpo di armata e quello di generale di divisione, e gradi corrispondenti, in ausiliaria e nella riserva sono conferiti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservata la seguente procedura. Il Ministro per la guerra, dopo aver fissati i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali generali da prendere in esame nell'anno in corso, promuove dalla commissione centrale d'avanzamento il giudizio su un numero di ufficiali generali, per ogni grado e posizione, stabilito in relazione ai bisogni della efficienza dei ruoli. In tale numero non debbono essere compresi coloro che, a norma dell'articolo 117, non possono conseguire un ulteriore avanzamento: coloro che nell'attuale posizione siano stati definitivamente esclusi dall'avanzamento in base alle norme in vigore anteriormente alla presente legge; ed infine coloro i quali, gia' presi in esame, non siano stati designati per l'avanzamento stesso. Per pronunciare il proprio giudizio la commissione centrale n'avanzamento prende in esame i vari generali tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di capacita' di comando e di prestigio di ciascun generale. Per l'avanzamento di cui trattasi, valgono le norme degli articoli 5, 6, 7, 12, 21 e 22.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 125 Art. 127 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.